WHISTLEBLOWING

Whistleblowing - Segnalazione Illeciti

Il D. Lgs n. 24 del 10/03/2023, attuativo della direttiva europea n. 1937/2019, ha introdotto il diritto alla segnalazione degli illeciti (c.d. whistleblowing) da parte del soggetto che fornisce l’informazione (c.d. whistleblower).

Tale provvedimento ha disciplinato i canali di segnalazione e le tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.

Per coloro che intendono denunciare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’azienda, di cui sono venuti a conoscenza in un contesto lavorativo (trattasi di denunce da parte di lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, consulenti, azionisti, ecc.), la FARMACIE COMUNALI S.r.l. ha istituito un canale interno utilizzabile per segnalare le violazioni presunte, con la garanzia della riservatezza dell’identità della persona segnalante, la cui gestione è affidata ad un soggetto incaricato esterno alla FARMACIE COMUNALI S.r.l. con profili di indipendenza e professionalità.

Il lavoratore, il collaboratore o il consulente che vuole segnalare condotte illecite di cui è venuto a conoscenza contatta il Responsabile del Whistleblowing della FARMACIE COMUNALI S.r.l. con le seguenti modalità:

1.      Indirizzo PEO dedicato: whistleblowing@farmaciecomunaliportosantelpidio.it; 

2.      Servizio postale ordinario / raccomandata semplice con l’indicazione al seguente indirizzo: Responsabile Whistleblowing riservata – personale – s.p.m., presso FARMACIE COMUNALI S.r.l. - Via Umberto I°, 736 - 63821 Porto Sant’Elpidio (FM).

La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti e l’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione.

È vietata qualsiasi forma di ritorsione.

La segnalazione può essere fatta anche ad un canale esterno gestito dall’ANAC https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/ ma solo nelle seguenti ipotesi:

1.      Il soggetto segnalante opera in un contesto lavorativo nel quale la predisposizione del canale non è conforme ai requisiti normativi;

2.      Il soggetto segnalante ha già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito;

3.      Il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che una segnalazione interna possa determinare il rischio di ritorsione;

4.      Il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Ogni trattamento dei dati personali sarà effettuato a norma del Regolamento (UE) nr. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51.

Le segnalazioni e   la   relativa documentazione saranno conservate, in formato cartaceo o informatizzato, per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 24/2023 [1].

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non saranno raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati immediatamente.

Il titolare del trattamento è FARMACIE COMUNALI S.r.l.

Il responsabile esterno del trattamento è il Responsabile del Whistleblowing designato dalla FARMACIE COMUNALI S.r.l.

Modulo per la segnalazione di condotte illecite

Informativa sul trattamento dei dati - whistleblowing

 

[1]    Articolo 12 - Obbligo di riservatezza

1.    Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

2.    L'identità della persona segnalante   e   qualsiasi   altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a   dare   seguito   alle   segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32,  paragrafo  4,  del  regolamento  (UE)  2016/679  e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione  dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3.    Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

4.    Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

5.    Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

6.    E' dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

7.    I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui   l'ANAC   trasmette   le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti   avviati   in   ragione   della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

8.    La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.  241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

9.    Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.


ALLEGATI
MODULO SEGNALAZIONE ILLECITI - WHISTLEBLOWING.pdf INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI - WHISTLEBLOWING
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